Rivalsa del datore di lavoro contro terzi

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Nel settore del risarcimento dei danni, vi è un tipo di risarcimento non molto conosciuto, al quale ha diritto l’azienda o un datore di lavoro. In particolare, quando un proprio dipendente sia costretto a rimanere assente dal posto di lavoro a causa di un incidente procurato da terzi. Nel caso, ad esempio, di un sinistro stradale in cui un dipendente abbia subìto dei danni fisici che lo costringono a rimanere a riposo e quindi assente dal posto di lavoro. In tali casi le cosiddette assicurazioni sociali obbligatorie (Inail, Inps) provvedono ad integrare la busta paga del lavoratore. Tuttavia quest’ultimo non si troverà a subire alcun danno economico. Il datore di lavoro, in questo modo verrà sgravato, almno in parte, dal fatto di dover pagare una prestazione che non viene effettuata.

Esistono però, tutta una serie di pagamenti per il proprio dipendente ai quali l’azienda o il datore di lavoro dovranno comunque fare fronte, anche se quest’ultimo non è in grado di prestare la sua attività lavorativa. Lo stabilisce la sentenza datata 12 novembre 1988, nr 6132, delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Il danno del datore di lavoro può essere liquidato sulla base dell’ammontare della retribuzione e dei contributi previdenziali. Quest’ultimi obbligatoriamente pagati dal medesimo datore di lavoro per il periodo di assenza del dipendente infortunato.

Non tutti lo sanno però! O, non tutti sono a conoscenza delle procedure da mettere in atto per ottenere la liquidazione. La quasi totalità dei datori di lavoro, degli imprenditori e dei titolari di piccole e medie imprese non è in possesso di questa informazione. In caso di assenza lavorativa di un dipendente, causata da un incidente stradale; la cui responsabilità è di terzi, l’azienda può recuperare il costo del danno indiretto. Noi dello studio Himera ci poniamo a fianco delle aziende per recuperare quanto dovuto, grazie alla conoscenza specialistica delle normative e delle procedure.

 

 



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